Legge
Il mandato affidato alla Fonoteca Nazionale Svizzera si basa sulla legge sulla Biblioteca Nazionale Svizzera.
Art. 3 Collezioni, descrive il parametro con il quale vengono acquisite le collezioni;
Art. 4, all. 2a Definizione dell'incarico di collezione, prevede il compito di raccogliere tramite altre istituzioni e
Art. 10 Collaborazione e coordinamento, descrive la partecipazione ai compiti della Biblioteca Nazionale da parte di altri istituti, sopratutto nell'ambito di documenti audiovisivi.
All'Art. 4 Collezioni presso altre istituzioni dell'ordinanza, viene descritto il compito di raccolta tramite altre istituzioni, e in questa parte viene nominata anche la Fonoteca Nazionale Svizzera.

